ITALIANS
IN THE WORLD APS
STATUTO
DENOMINAZIONE – SEDE
ART.1
E'
costituita con sede in BENEVENTO, c/da Pezza Piana snc l'associazione
denominata ITALIANS IN THE WORLD APS di seguito detta Associazione.
La
durata
dell’Associazione è fissata a tempo indeterminato e non ha scopo di
lucro.
SCOPO
ART.2
L'Associazione,
attraverso la realizzazione di eventi, manifestazioni culturali,
iniziative di
solidarietà ed attività diverse e l’utilizzazione di un portale
Internet, ha lo
scopo di:
- Mettere a
disposizione di tutti gli italiani
residenti in Italia e nel mondo intero (e di quelli che ne condividano
i
valori) i mezzi necessari per loro permettere una migliore integrazione
sull’intero territorio nazionale e mondiale;
- Aiutare gli
italiani che intendono espatriare, rimpatriare o trasferirsi da un
paese estero
ad un altro;
- Promuovere
la cultura italiana all'estero, aiutare gli italiani nel mondo nello
sviluppo e
nella realizzazione di tutti i progetti tecnici e socio-umanitari in
tutte le
parti del mondo;
- Provvedere
alla raccolta di quanto possa servire per l’invio di aiuti in ogni
forma per
emergenze umanitarie;
- Promuovere
progetti di cooperazione e di sviluppo;
- Promuovere e
fornire assistenza per le adozioni internazionali e adozioni a distanza
di
bambini in paesi in via di sviluppo.
ASSOCIATI
ART.3
3.1
Sono
previste quattro categorie di associati:
- Associati
Fondatori;
- Sono
associati fondatori dell’Associazione i comparenti nell’atto
costitutivo.
- Associati
Sostenitori;
- Sono
Associati Sostenitori dell’Associazione gli associati che su proposta
del Consiglio
Direttivo e votati a maggioranza dall’Assemblea degli Associati,
verranno
ammessi a far parte dell’Associazione con tale qualifica.
- Associati
Ordinari;
- Sono
Associati Ordinari dell’Associazione coloro che verranno ammessi dal
Consiglio
Direttivo a far parte dell’Associazione e che verseranno, all’atto
dell’ammissione, la quota di iscrizione associativa che verrà stabilita
annualmente dall’assemblea dei soci in sede di approvazione del
rendiconto.
- Associati
Onorari.
- Sono
Associati Onorari dell’Associazione tutti coloro che su proposta del
Consiglio
Direttivo e votati a maggioranza dall’Assemblea degli Associati,
verranno
ammessi a far parte dell’Associazione con tale qualifica. Gli associati
onorari
sono esonerati dal versamento della quota associativa.
3.2
A tutti
gli associati verrà rilasciata una tessera di ammissione.
3.3.
Gli
associati aventi diritto di voto sono tutti gli Associati iscritti da
almeno 12
mesi prima di quello dell’assemblea ed in regola con il pagamento delle
quote
associative.
3.4.
Tutti
gli Associati Fondatori, gli Associati Sostenitori, gli Associati
Onorari e gli
Associati Ordinari fanno parte
dell’Assemblea degli Associati.
3.5.
Nella
domanda di adesione l'aspirante associato dichiara di accettare senza
riserve
lo statuto dell'Associazione. L'iscrizione decorre dalla data di
delibera del
Consiglio Direttivo.
3.6.
Tutti
gli associati cessano di appartenere all'Associazione per:
- per recesso
quando l’associato ne dia comunicazione al Consiglio Direttivo. Il
recesso ha
decorrenza immediata;
- per
esclusione, quando l’associato non ha effettuato il versamento della
quota
associativa entro il primo giorno non festivo successivo al termine
perentorio
di 120 giorni dalla relativa data di delibera (di iscrizione per i
nuovi
associati e di determinazione della quota annuale per le annualità
successive)
- per morte
dell’associato;
- per
esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo, quando l’associato
rechi
pregiudizio all’Associazione.
ORGANI
DELL’ASSOCIAZIONE
ART.4
Sono
organi
dell'Associazione:
- l'Assemblea
degli Associati;
- il Consiglio
Direttivo;
- il
Presidente, il Vice Presidente,il Segretario e il Tesoriere;
- il
Presidente Onorario.
ASSEMBLEA
DEGLI ASSOCIATI
ART.5
Omissis
ART.6
6.1.
L'assemblea degli Associati è costituita da tutti gli associati aventi
diritto
(Art. 3).
6.2.
L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo mediante comunicazione
diretta
a ciascun associato avente diritto di partecipazione e contenente
l’ordine del
giorno, il luogo, la data e l’ora della convocazione. Tale convocazione
avverrà
a mezzo mail all’indirizzo di posta elettronica comunicato al momento
dell’iscrizione od a quello successivamente comunicato in caso di
variazione ed
iscritto nel libro degli associati. L’assemblea degli associati si
riunisce, in
via ordinaria, almeno una volta all'anno e, in via straordinaria, ogni
qualvolta il presidente lo ritenga necessario e comunque ogni qualvolta
ne sia
fatta richiesta da almeno un terzo degli associati aventi diritto.
Potranno essere
invitati a partecipare all’assemblea anche gli associati senza diritto
di voto.
6.3.
Le
riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine
del
giorno indicante gli argomenti da trattare unitamente al luogo dove
essa si
svolgerà, almeno 15 giorni prima della data fissata con le modalità
previste
dal precedente punto 2.
6.4.
La
convocazione può avvenire anche su richiesta della metà degli associati
o dei
due terzi del Consiglio Direttivo; in tal caso il presidente deve
provvedere,
con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 15 giorni
dal
ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro
trenta
giorni dalla convocazione.
6.5.
In
prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la
presenza della
metà più uno degli Associati, presenti in proprio o per delega da
conferirsi ad
altro associato. In seconda convocazione è regolarmente costituita
qualunque
sia il numero degli Associati presenti.
6.6.
Non è
ammesso il voto per delega.
6.7.
L'assemblea delibera validamente con il voto favorevole della
maggioranza degli
associati presenti aventi diritto di voto.
6.8.
L'assemblea ha i seguenti compiti:
- eleggere i membri
del Consiglio Direttivo;
- approvare il
bilancio consuntivo;
- approvare o
respingere le richieste di modifica dello statuto e sullo scioglimento
dell'associazione;
- stabilire
l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico degli
associati.
CONSIGLIO
DIRETTIVO
ART.7
Il
Consiglio
Direttivo è composto da un numero variabile da cinque a sette
componenti,
determinato dall’Assemblea degli Associati ed eletti dall’Assemblea
degli
Associati stessa.
Il
Consiglio
Direttivo elegge fra i propri componenti:
- il
Presidente;
- il Vice
Presidente;
- il
Segretario;
- il
Tesoriere.
Il
Consiglio
Direttivo rimane in carica cinque anni ed i suoi componenti sono
rieleggibili.
Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità il
voto del
Presidente sarà conteggiato due volte ai fini della decisione da
adottare.
Le
riunioni
del Consiglio Direttivo sono valide quando vi partecipano almeno la
metà più
uno dei suoi componenti e le deliberazioni saranno valide a maggioranza
semplice. In caso di parità il voto del Presidente sarà conteggiato due
volte
ai fini della decisione da adottare. Qualora un componente del
Consiglio
Direttivo per dimissioni o per altra causa cessi di far parte del
Consiglio,
sarà sostituito da uno nuovo eletto dall’Assemblea degli Associati alla
prima
assemblea utile.
Le
deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da
un
verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario.
Lo
stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli Associati con le
formalità
ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la
massima
diffusione.
Il
consiglio
direttivo è investito di tutti i poteri per lo svolgimento
dell'attività
sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi, eccetto per le
materie
riservate alla decisione dell'assemblea. In modo particolare il
consiglio
direttivo ha i seguenti compiti:
- eleggere il
presidente;
- nominare il
vice presidente e il tesoriere;
- fissare le
norme per il funzionamento dell'associazione;
- sottoporre
all'approvazione dell'assemblea i bilanci consuntivi annuali;
- determinare
il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e
autorizzandone la spesa;
- accogliere o
rigettare le domande degli aspiranti associati.
Il
Consiglio
Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga
necessario,
oppure ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei Consiglieri, senza
formalità.
Le
cariche
sociali sono onorifiche e sono a titolo gratuito.
Tutte
le
elezioni alle cariche sociali devono avvenire con votazione a scrutinio
segreto
o palese a discrezione dell’ Assemblea degli Associati ma comunque in
modalità
idonea a garantire l’espressione autonoma ed indipendente del diritto
di voto.
Possono
ricoprire cariche sociali i soli Associati in regola con il pagamento
delle
quote associative e che:
- non
ricoprano cariche sociali in altre società, associazioni o enti aventi
scopo
analogo o affine a quello dell’associazione;
- non
abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi.
PRESIDENTE
ART.8
8.1.
Il
Presidente dell’Associazione, che è anche presidente dell'assemblea e
del
Consiglio Direttivo, è eletto dal Consiglio Direttivo tra propri membri
e la
sua elezione sarà valida in prima votazione se il candidato avrà
ottenuto la
metà più uno dei voti di cui dispone il Consiglio; in seconda
votazione, sarà
sufficiente la maggioranza semplice dei partecipanti.
8.2.
Il
presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi
e in
giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del Consiglio
Direttivo.
8.3.
In caso
di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono
svolte
dal Vice Presidente od, in sua mancanza, dal consigliere più anziano.
VICE
PRESIDENTE
ART.9
9.1.
Il Vice
Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri secondo
le
modalità stabilite per l’elezione del Presidente.
9.2.
Il Vice
Presidente sostituisce il Presidente e tutte le sue funzioni in caso di
assenza, di impedimento o di cessazione del Presidente stesso.
Il SEGRETARIO
ART.10
Il
Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del
Consiglio
Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla
corrispondenza, cura
l’amministrazione dell’Associazione.
Il
Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo tra i membri del
Consiglio
Direttivo.
La
carica
può essere assunta anche dal Vice Presidente.
Il TESORIERE
ART.11
Il
Tesoriere
coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:
- provvede
alla tenuta e all'aggiornamento del registro dei soci;
- predispone
lo schema del bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio Direttivo
entro
l’ultimo giorno del mese di febbraio;
- provvede
alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonché
alla
conservazione della documentazione relativa;
- provvede
alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità
alle
decisioni del Consiglio Direttivo.
La carica
può essere assunta anche dal Vice Presidente pur se riveste la carica
di
Segretario.
IL
PRESIDENTE ONORARIO
ART.12
12.1.
Il
Presidente Onorario viene nominato dall’Assemblea degli Associati con
il voto
favorevole dei due terzi dei suoi membri e viene scelto tra gli
associati che
si sono particolarmente distinti per l’opera svolta nel perseguimento
delle
finalità dell’Associazione.
12.2.
Il
Presidente Onorario rappresenta l’Associazione nelle manifestazioni
ufficiali e
ha diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo ma
senza
diritto di voto.
12.3.
Il
Presidente Onorario dura in carica a tempo indeterminato ed è soggetto
a revoca
in caso di gravi inadempienze o di
mancato rispetto delle regole statutarie.
LA
RAPPRESENTANZA LEGALE
ART.13
La
rappresentanza legale dell'Associazione in giudizio e di fronte ai
terzi e il
potere di firma spettano al Presidente nonché a coloro che hanno
eventualmente
ricevuto dal consiglio direttivo specifici incarichi, ciascuno
nell'ambito dei
compiti ad essi attribuiti.
DURATE DELLE
CARICHE
ART.14
Tutte
le
cariche sociali hanno la durata di cinque anni e possono essere
riconfermate.
Decadono nella data fissata per l’approvazione del rendiconto annuale.
Le
sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del quinquennio
decadono
allo scadere del quinquennio medesimo.
RISORSE
ECONOMICHE
ART.15
L'associazione
trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della
propria
attività da:
- quote
associative e contributi degli associati;
- contributi
dei privati;
- contributi
dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
- contributi
di organismi internazionali;
- donazioni
e lasciti testamentari;
- introiti
derivanti da convenzioni;
- rendite di
beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;
- proventi
dalle eventuali attività svolte.
QUOTA
SOCIALE
ART.16
La
quota
associativa a carico degli associati è fissata dall'assemblea. Essa è
annuale;
non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della
qualità
di associato.
Gli
associati non in regola con il pagamento delle quote sociali non
possono
partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle
attività
dell'associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti
alle
cariche sociali.
MODIFICHE
ALLO STATUTO
ART.17
Le
proposte
di modifica allo statuto possono essere presentate all’Assemblea degli
Associati da uno degli organi o da almeno il 30% degli Associati
Fondatori e
Sostenitori.
BILANCIO E
UTILI
ART.18
L’anno
sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il
31
dicembre di ogni anno. Entro il 31 marzo di ogni esercizio il Consiglio
Direttivo redige un rendiconto economico e finanziario ed un bilancio
preventivo, oltre a una relazione da sottoporre all’approvazione
dell’Assemblea
degli Associati Ristretta secondo le disposizioni del presente statuto.
Il
rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in
modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed
economico-finanziaria
dell’Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei
confronti
degli Associati.
Copia
del
rendiconto deve essere messa a disposizione di tutti gli Associati, con
la
convocazione dell’Assemblea che ne ha all’ordine del giorno
l’approvazione.
All’Associazione
è vietato distribuire, anche in modo indiretto, i proventi delle
attività,
utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la
vita
dell’Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione
non
siano imposte dalla legge.
Gli
incarichi svolti e le prestazioni rese dagli Associati sono gratuite.
Il
rimborso
delle spese documentate sostenute per l’Associazione verrà deliberato
dal
Consiglio Direttivo.
PATRIMONIO
DELL’ASSOCIAZIONE
ART.19
19.1Il
patrimonio sociale è costituito:
a)
da beni
mobili ed immobili che sono o diverranno proprietà dell’Associazione;
b)
da
eventuali fondi di riserva costituiti con gli avanzi di gestione;
c)
da
eventuali erogazioni, donazioni e lasciti effettuati da Associati, dai
privati
o da Enti.
19.2.
Le
entrate dell’Associazione per il conseguimento dei propri fini
istituzionali
sono costituite:
a)
dalle
quote sociali e dai corrispettivi specifici versati dai Associati per
le
attività sociali;
b)
da ogni
eventuale entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.
CLAUSOLA
COMPROMISSORIA
ART.20
Tutte
le
controversie insorgenti tra l’Associazione e gli Associati e tra gli
Associati
medesimi saranno devolute alla esclusiva competenza di Arbitro nominato
dalla
Camera Arbitrale e di Conciliazione della Camera di Commercio di
Benevento o,
se non operante, dal Tribunale di Benevento.
L’arbitrato
avrà sede in Benevento e l’Arbitro giudicherà ed adotterà il lodo con
la
massima libertà di forma dovendosi considerare, ad ogni effetto, come
irrituale.
SCIOGLIMENTO
DELL’ASSOCIAZIONE
ART.21
21.1.
Qualora
si verifichi un evento ritenuto incompatibile con l’esistenza
dell’Associazione, il Consiglio Direttivo convoca l’Assemblea
straordinaria
degli Associati.
21.2.
La
deliberazione di scioglimento sarà valida con almeno i 2/3 dei voti
favorevoli
degli Associati aventi diritto al voto ai sensi dell’art. 3 di questo
Statuto.
21.3.
Non è
ammesso il voto per delega.
21.4.
Deliberato lo scioglimento per qualsiasi causa, l’Associazione
devolverà il
proprio patrimonio ad altra Associazione con finalità analoghe o ai
fini di
pubblica utilità o in beneficenza.
NORME DI
RINVIO
ART.22
Per
quanto
non previsto dal presente Statuto si applicano in quanto compatibili,
le norme
degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile e la normativa pro-tempore
vigente
|