Italians in the world

Statuto dell'Associazione
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ITALIANS IN THE WORLD APS


STATUTO

DENOMINAZIONE  –  SEDE

ART.1

E' costituita con sede in BENEVENTO, c/da Pezza Piana snc l'associazione denominata ITALIANS IN THE WORLD APS di seguito detta Associazione.

La durata dell’Associazione è fissata a tempo indeterminato e non ha scopo di lucro.

SCOPO

ART.2

L'Associazione, attraverso la realizzazione di eventi, manifestazioni culturali, iniziative di solidarietà ed attività diverse e l’utilizzazione di un portale Internet, ha lo scopo di:

  • Mettere a disposizione di tutti gli italiani residenti in Italia e nel mondo intero (e di quelli che ne condividano i valori) i mezzi necessari per loro permettere una migliore integrazione sull’intero territorio nazionale e mondiale;
  • Aiutare gli italiani che intendono espatriare, rimpatriare o trasferirsi da un paese estero ad un altro;
  • Promuovere la cultura italiana all'estero, aiutare gli italiani nel mondo nello sviluppo e nella realizzazione di tutti i progetti tecnici e socio-umanitari in tutte le parti del mondo;
  • Provvedere alla raccolta di quanto possa servire per l’invio di aiuti in ogni forma per emergenze umanitarie;
  • Promuovere progetti di cooperazione e di sviluppo;
  • Promuovere e fornire assistenza per le adozioni internazionali e adozioni a distanza di bambini in paesi in via di sviluppo.

 

ASSOCIATI

ART.3

3.1 Sono previste quattro categorie di associati:

  • Associati Fondatori;
    • Sono associati fondatori dell’Associazione i comparenti nell’atto costitutivo.
  • Associati Sostenitori;
    • Sono Associati Sostenitori dell’Associazione gli associati che su proposta del Consiglio Direttivo e votati a maggioranza dall’Assemblea degli Associati, verranno ammessi a far parte dell’Associazione con tale qualifica.
  • Associati Ordinari;
    • Sono Associati Ordinari dell’Associazione coloro che verranno ammessi dal Consiglio Direttivo a far parte dell’Associazione e che verseranno, all’atto dell’ammissione, la quota di iscrizione associativa che verrà stabilita annualmente dall’assemblea dei soci in sede di approvazione del rendiconto.
  • Associati Onorari.
    • Sono Associati Onorari dell’Associazione tutti coloro che su proposta del Consiglio Direttivo e votati a maggioranza dall’Assemblea degli Associati, verranno ammessi a far parte dell’Associazione con tale qualifica. Gli associati onorari sono esonerati dal versamento della quota associativa.

3.2 A tutti gli associati verrà rilasciata una tessera di ammissione.

3.3. Gli associati aventi diritto di voto sono tutti gli Associati iscritti da almeno 12 mesi prima di quello dell’assemblea ed in regola con il pagamento delle quote associative.

3.4. Tutti gli Associati Fondatori, gli Associati Sostenitori, gli Associati Onorari e gli Associati Ordinari  fanno parte dell’Assemblea degli Associati.

3.5. Nella domanda di adesione l'aspirante associato dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'Associazione. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.

3.6. Tutti gli associati cessano di appartenere all'Associazione per:

  • per recesso quando l’associato ne dia comunicazione al Consiglio Direttivo. Il recesso ha decorrenza immediata;
  • per esclusione, quando l’associato non ha effettuato il versamento della quota associativa entro il primo giorno non festivo successivo al termine perentorio di 120 giorni dalla relativa data di delibera (di iscrizione per i nuovi associati e di determinazione della quota annuale per le annualità successive)
  • per morte dell’associato;
  • per esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo, quando l’associato rechi pregiudizio all’Associazione.


ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

ART.4

Sono organi dell'Associazione:

  • l'Assemblea degli Associati;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente, il Vice Presidente,il Segretario e il Tesoriere;
  • il Presidente Onorario.

 

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

ART.5

Omissis

ART.6

6.1. L'assemblea degli Associati è costituita da tutti gli associati aventi diritto (Art. 3).

6.2. L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo mediante comunicazione diretta a ciascun associato avente diritto di partecipazione e contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della convocazione. Tale convocazione avverrà a mezzo mail all’indirizzo di posta elettronica comunicato al momento dell’iscrizione od a quello successivamente comunicato in caso di variazione ed iscritto nel libro degli associati. L’assemblea degli associati si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta all'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario e comunque ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli associati aventi diritto. Potranno essere invitati a partecipare all’assemblea anche gli associati senza diritto di voto.

6.3. Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare unitamente al luogo dove essa si svolgerà, almeno 15 giorni prima della data fissata con le modalità previste dal precedente punto 2.

6.4. La convocazione può avvenire anche su richiesta della metà degli associati o dei due terzi del Consiglio Direttivo; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

6.5. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli Associati, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro associato. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli Associati  presenti.

6.6. Non è ammesso il voto per delega.

6.7. L'assemblea delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti aventi diritto di voto.

6.8. L'assemblea ha i seguenti compiti:

  • eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
  • approvare il bilancio consuntivo;
  • approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto e sullo scioglimento dell'associazione;
  • stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico degli associati.

 

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART.7

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile da cinque a sette componenti, determinato dall’Assemblea degli Associati ed eletti dall’Assemblea degli Associati stessa.

Il Consiglio Direttivo elegge fra i propri componenti:

  • il Presidente;
  • il Vice Presidente;
  • il Segretario;
  • il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica cinque anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità il voto del Presidente sarà conteggiato due volte ai fini della decisione da adottare.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando vi partecipano almeno la metà più uno dei suoi componenti e le deliberazioni saranno valide a maggioranza semplice. In caso di parità il voto del Presidente sarà conteggiato due volte ai fini della decisione da adottare. Qualora un componente del Consiglio Direttivo per dimissioni o per altra causa cessi di far parte del Consiglio, sarà sostituito da uno nuovo eletto dall’Assemblea degli Associati alla prima assemblea utile.

Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli Associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Il consiglio direttivo è investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi, eccetto per le materie riservate alla decisione dell'assemblea. In modo particolare il consiglio direttivo ha i seguenti compiti:

  • eleggere il presidente;
  • nominare il vice presidente e il tesoriere;
  • fissare le norme per il funzionamento dell'associazione;
  • sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci consuntivi annuali;
  • determinare il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
  • accogliere o rigettare le domande degli aspiranti associati.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei Consiglieri, senza formalità.

Le cariche sociali sono onorifiche e sono a titolo gratuito.

Tutte le elezioni alle cariche sociali devono avvenire con votazione a scrutinio segreto o palese a discrezione dell’ Assemblea degli Associati ma comunque in modalità idonea a garantire l’espressione autonoma ed indipendente del diritto di voto.

Possono ricoprire cariche sociali i soli Associati in regola con il pagamento delle quote associative e che:

  • non ricoprano cariche sociali in altre società, associazioni o enti aventi scopo analogo o affine a quello dell’associazione;
  • non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi.

 

PRESIDENTE

 

ART.8

8.1. Il Presidente dell’Associazione, che è anche presidente dell'assemblea e del Consiglio Direttivo, è eletto dal Consiglio Direttivo tra propri membri e la sua elezione sarà valida in prima votazione se il candidato avrà ottenuto la metà più uno dei voti di cui dispone il Consiglio; in seconda votazione, sarà sufficiente la maggioranza semplice dei partecipanti.

8.2. Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo.

8.3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente od, in sua mancanza, dal consigliere più anziano.

 

VICE PRESIDENTE

ART.9

9.1. Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri secondo le modalità stabilite per l’elezione del Presidente.

9.2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente e tutte le sue funzioni in caso di assenza, di impedimento o di cessazione del Presidente stesso.

 

Il SEGRETARIO

 

ART.10

Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza, cura l’amministrazione dell’Associazione.

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo tra i membri del Consiglio Direttivo.

La carica può essere assunta anche dal Vice Presidente.


Il TESORIERE

 

ART.11

Il Tesoriere coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:

  • provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro dei soci;
  • predispone lo schema del bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro l’ultimo giorno del mese di febbraio;
  • provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
  • provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.
La carica può essere assunta anche dal Vice Presidente pur se riveste la carica di Segretario.

 

 IL PRESIDENTE ONORARIO

 

ART.12

12.1. Il Presidente Onorario viene nominato dall’Assemblea degli Associati con il voto favorevole dei due terzi dei suoi membri e viene scelto tra gli associati che si sono particolarmente distinti per l’opera svolta nel perseguimento delle finalità dell’Associazione.

12.2. Il Presidente Onorario rappresenta l’Associazione nelle manifestazioni ufficiali e ha diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo ma senza diritto di voto.

12.3. Il Presidente Onorario dura in carica a tempo indeterminato ed è soggetto a revoca in caso di gravi inadempienze o  di mancato rispetto delle regole statutarie.


LA RAPPRESENTANZA LEGALE

 

ART.13

La rappresentanza legale dell'Associazione in giudizio e di fronte ai terzi e il potere di firma spettano al Presidente nonché a coloro che hanno eventualmente ricevuto dal consiglio direttivo specifici incarichi, ciascuno nell'ambito dei compiti ad essi attribuiti.

 

DURATE DELLE CARICHE

 

ART.14

Tutte le cariche sociali hanno la durata di cinque anni e possono essere riconfermate. Decadono nella data fissata per l’approvazione del rendiconto annuale.

Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del quinquennio decadono allo scadere del quinquennio medesimo.

 

RISORSE ECONOMICHE

 

ART.15

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

  • quote associative e contributi degli associati;
  • contributi dei privati;
  • contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
  • contributi di organismi internazionali;
  • donazioni e lasciti testamentari;
  • introiti derivanti da convenzioni;
  • rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;
  • proventi dalle eventuali attività svolte.

 

 QUOTA SOCIALE

 

ART.16

La quota associativa a carico degli associati è fissata dall'assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di associato.

Gli associati non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

 

 MODIFICHE ALLO STATUTO

 

ART.17

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all’Assemblea degli Associati da uno degli organi o da almeno il 30% degli Associati Fondatori e Sostenitori.

 
BILANCIO E UTILI

 

ART.18

L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 31 marzo di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige un rendiconto economico e finanziario ed un bilancio preventivo, oltre a una relazione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea degli Associati Ristretta secondo le disposizioni del presente statuto.

Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli Associati.

Copia del rendiconto deve essere messa a disposizione di tutti gli Associati, con la convocazione dell’Assemblea che ne ha all’ordine del giorno l’approvazione.

All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, i proventi delle attività, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Gli incarichi svolti e le prestazioni rese dagli Associati sono gratuite.

Il rimborso delle spese documentate sostenute per l’Associazione verrà deliberato dal Consiglio Direttivo.

 

 PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE

 

 ART.19

19.1Il patrimonio sociale è costituito:

a) da beni mobili ed immobili che sono o diverranno proprietà dell’Associazione;

b) da eventuali fondi di riserva costituiti con gli avanzi di gestione;

c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti effettuati da Associati, dai privati o da Enti.

19.2. Le entrate dell’Associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali sono costituite:

a) dalle quote sociali e dai corrispettivi specifici versati dai Associati per le attività sociali;

b) da ogni eventuale entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.

 

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

 

ART.20

Tutte le controversie insorgenti tra l’Associazione e gli Associati e tra gli Associati medesimi saranno devolute alla esclusiva competenza di Arbitro nominato dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Camera di Commercio di Benevento o, se non operante, dal Tribunale di Benevento.

L’arbitrato avrà sede in Benevento e l’Arbitro giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare, ad ogni effetto, come irrituale.

 

 

SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

 

ART.21

21.1. Qualora si verifichi un evento ritenuto incompatibile con l’esistenza dell’Associazione, il Consiglio Direttivo convoca l’Assemblea straordinaria degli Associati.

21.2. La deliberazione di scioglimento sarà valida con almeno i 2/3 dei voti favorevoli degli Associati aventi diritto al voto ai sensi dell’art. 3 di questo Statuto.

21.3. Non è ammesso il voto per delega.

21.4. Deliberato lo scioglimento per qualsiasi causa, l’Associazione devolverà il proprio patrimonio ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità o in beneficenza.

 

 

 

NORME DI RINVIO

 

ART.22

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano in quanto compatibili, le norme degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile e la normativa pro-tempore vigente





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